In difetto di organizzazione di detti servizi infermieristici, ci si attende che l'INFERMIERE DIRIGENTE si attivi senza ritardo per sanare le carenze strutturali, ovvero denunciare alresponsabile aziendale l’impossibilità oggettiva di fronteggiare a tale obbligo di adempimento. Pertanto, qualora sorga una conseguenza dannosa per l’utente a seguito della evidenziata lacuna oggetto del presente lavoro, ovvero emerga la carenza a seguito di controlli dell’autorità preposta, e qualora risulti che il dirigente infermieristico non abbia cercato almeno di porvi rimedio, facendo quanto per lui possibile e segnalando comunque almeno la lacuna alla struttura, ebbene egli potrà ben trovarsi corresponsabile, da un punto di vista civile e penale, assieme alla struttura, per dette deficienze, lacune e danni provocati, in base al concetto di colpa (negligenza), pertanto risponderà degli eventuali danni e delle eventuali sanzioni.
(estratto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1384 del 9 marzo 2010)
Quindi INFERMIERI da quando è stata sancita la vostra autonomia non è più plausibile preparare anticipatamente la terapia e farla somministrare da figure diverse da chi l'ha preparata.
La somministrazione della terapia è un atto unico, se questo non accade avete l'obbligo, come funzionari di pubblico servizio di DENUNCIARE al vostro responsabile l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni in piena sicurezza e nel rispetto della norma. Pena risponderete per negligenza.